Art. 26.
(Regioni e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territoriali preposte alla gestione delle attività tecnico-amministrative e di vigilanza

 

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inerenti il sistema di controllo e l'applicazione della regolamentazione comunitaria di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento.